(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 87 del 7 agosto 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge regolano gli interventi previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativamente all'esercizio dell'attivita' di estetista, demandati all'attuazione della Regione. 2. Nelle disposizioni seguenti per legge statale si intende la legge 4 gennaio 1990, n. 1 concernente "Disciplina delle attivita' di estetista". 3. Gli interventi sono diretti: a) alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli esercenti l'attivita' di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attivita' e per l'esercizio della stessa; b) alla razionalizzazione e allo sviluppo dell'attivita' sul territorio regionale, compatibilmente con le effettive esigenze del contesto sociale e nel quadro delle esigenze di tutela e di sviluppo delle attivita' artigiane perseguite dalla legislazione regionale.