(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
                        87 del 7 agosto 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  Le  disposizioni  della presente legge regolano gli interventi
previsti  dalla  legge  4   gennaio   1990,   n.   1,   relativamente
all'esercizio  dell'attivita'  di estetista, demandati all'attuazione
della Regione.
   2. Nelle disposizioni seguenti per legge  statale  si  intende  la
legge 4 gennaio 1990, n. 1 concernente "Disciplina delle attivita' di
estetista".
   3. Gli interventi sono diretti:
     a)    alla    formazione,    qualificazione,   specializzazione,
aggiornamento  e  riqualificazione  professionale   degli   esercenti
l'attivita'  di  estetista,  secondo  quanto  richiesto  dalla  legge
statale per l'accesso all'attivita' e per l'esercizio della stessa;
     b) alla razionalizzazione e  allo  sviluppo  dell'attivita'  sul
territorio  regionale,  compatibilmente con le effettive esigenze del
contesto sociale e nel quadro delle esigenze di tutela e di  sviluppo
delle attivita' artigiane perseguite dalla legislazione regionale.